Aktuell/Attualità
Rechtsprechung
zur Vertragsstrafe des Handelsvertreters.
"La Corte di Cassazione, con pronuncia
rispetto alla quale non risultano precedenti, afferma che
in tema di contratto di agenzia, la regola secondo cui i termini
di preavviso devono essere gli stessi per entrambe le parti
del rapporto è inderogabile e vieta pattuizioni che
alterino la parità delle parti in materia."
Così ci informa il servizio novità
della Corte di Cassazione. Nella sentenza n. 24274 la cassazione
ha deciso in favore ad una rigida interpretazione dell’art.
1750 co. 4 cc.
L'art. 1750 cc pone regola inderogabile " così
la Corte di Cassazione"; al termine di preavviso vigente
fra le parti (impresa ed rappresentante), che deve essere
comunque sempre uguale:
"Le
parti possono concordare termini di preavviso di maggiore
durata, ma il preponente non può osservare un termine
inferiore a quello posto a carico dell'agente."
In seguito alla sentenza, la pattuizione
di una penale nel confronto del rappresentante deve essere
ritenuta non consentita dalla legge.
© 2007 Mario Prudentino
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