Aktuell/Attualità
- Procedimenti intern...recupero credito
Procedimenti
internazionali, esecuzione internazionale recupero credito.
2006-10-26
BGH provvedimento
conservativo e dichiarazione di nullatenenza
Con
decisione del 26 ottobre 2006 ((I ZB 113/05) ) il Bundesgerichtshof
(Corte di Cassazione Federale, BGH)
ha ritenuto legittima la richiesta di una dichiarazione di
nullatenenza ex § 807 ZPO a seguito di un provvedimento
conservativo ex § 720a ZPO'senza che il creditore debba
costituire una garanzia presso il Tribunale di esecuzione.
Infatti,
con la recente sentenza del 26 ottobre 2006, il primo senato
si è unificato alla tendenza giurisdizionale già
emersa nella sentenza meno recente del 02 marzo 2006, nella
quale la Corte aveva altresì trattato la stessa materia
in riguardo ad un'istanza di sospensione ex Art. 46 del Regolamento
(CE) N. 44/2001 (esecuzione di titoli internazionali). Può
quindi ritenersi ormai solidificato il pensiero secondo il
quale il creditore straniero ha diritto a provvedere sia ad
un pignoramento conservativo, sia alla richiesta di elencazione
dei beni del debitore, senza che il creditore debba a sua
volta provvedere per una garanzia.
La dichiarazione di nullatenenza obbliga
il debitore a fornire un elenco dei beni esistenti.
© 2007 Mario Prudentino
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